Condominio e comunione.

Per comunione si intende quella situazione nella quale in virtù di un qualche titolo come ad esempio un contratto, la proprietà (o un altro diritto reale), caratterizza più soggetti. Tali soggetti, partecipanti alla comunione, possono servirsi della cosa comune e trarne vantaggio senza impedire agli altri di farne parimenti uso. Ciascuno inoltre puó disporre della della sua quota e partecipa alle spese in proporzione ad essa. 

Ciascuno rimane libero di disporre della 'propria parte' anche nell'eventuale vendita o rinuncia.

Le quote di ciascuno indicano anche il 'peso' che ogni partecipante ha nelle decisioni che riguardano l'amministrazione del bene. La normativa stabilisce che per la gestione ordinaria del bene, le decisioni vengono prese dalla maggioranza 'delle quote', le decisioni straordinarie o innovazioni, vengono assunte con la maggioranza dei 2/3. 

La maggioranza (con i quorum di cui sopra) vincola con le proprie decisioni la minoranza dissenziente che ha a sua tutela la possibilità di impugnare le deliberazioni presso l'autorità 

Giudiziaria.

Un particolare tipo di comunione è costituita dal condominio. Di quest'ultimo si occupano gli articoli 1117-1139. Il condominio si configura quando in un edificio sono presenti diverse unita immobiliari caratterizzate da una serie di parti comuni che ad esse sono accessorie e complementari. Il condominio, al contrario della comunione, non è soggetto a scioglimento. 

Infine, altra grossa differenza è che se perla comunione, nell'ambito delle decisioni gestionali, esiste esclusivamente un quorum di maggioranza, nel condominio viene introdotto anche il sistema delle 'teste'. Occorre infatti un certo numero di 'condomini/persone/teste' , oltre alle quote, per assumere tutte le decisioni. Chiudo questo trafiletto ricordando che il condominio è regolamentato dal codice civile, dalle norme di attuazione e da numerose leggi speciali, ma bisogna sempre ricordare che è (quasi sempre) regolamentato anche dal 'regolamento di condominio'.

Se l'amministratore puó essere considerato come 'l'organo esecutivo' e anche rappresentativo del condominio, l'assemblea rimane il più importante organo 'normativo' e decisionale.

 

A cura di Sery Benedetto 27 Febbraio 2017

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