Ma i 30 giorni...quanti giorni durano?

L'Articolo 1137 del codice civile stabilisce il termine per l'impugnazione della delibera che inizia a decorre dalla data in cui la deliberazione viene notificata ai condomini. Ma cosa succede se il destinatario della corrispondenza contenente il verbale è assente quando l'addetto al recapito si reca presso il suo appartamento? I trenta giorni decorrono dal momento in cui il postino lascia l’avviso di recapito della raccomandata e quindi del deposito all’ufficio postale o dal momento in cui il condomino si reca a ritirarla?

La risposta a tale domanda non è mai stata scontata e ciò si evince dai discordanti pareri giurisprudenziali che nel corso degli anni non hanno dissipato i dubbi.

Infatti, le decisioni dei giudici, sono sempre state in bilico tra due fondamentali esigenze:

  • Evitare la strumentalizzazione, da parte del condomino, della facile scusa relativa al mancato ritiro della raccomandata con lo scopo di ritardare la decorrenza dei trenta giorni (si pensi al soggetto che aspettandosi l’arrivo del verbale e conoscendone il contenuto, intende riservarsi più tempo del dovuto per studiare gli eventi o peggio “ricattare” i vicini)
  • Evitare che il giustificato ritardo da parte del condomino nel ritiro del verbale possa creare pregiudizio all’eventuale impugnazione che costituisce suo diritto.

Con la sentenza n.25791 del 16 Dicembre 2016, la Cassazione ha trovato un punto di equilibrio  giudicando come momento adeguato per “iniziare a contare” il decimo giorno dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza (o, ovviamente, dal momento del ritiro qualora avvenga in antecedenza).

 

A cura di Benedetto Sery 24 Febbraio 2017

 

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